Il Fascicolo Tecnico con riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/EC La costituzione di un Fascicolo Tecnico della costruzione di una macchina è una delle prescrizioni contenute all’interno del testo della Direttiva Macchine 2006/42/EC.
Scorrendo il testo della Direttiva, il Fascicolo Tecnico della costruzione di una macchina (che abbrevieremo per semplicità in “Fascicolo Tecnico”) è richiamato espressamente come uno dei passi necessari per il processo di immissione sul mercato, o per la messa in servizio di una macchina (all’interno dell’articolo 5 del testo), per venire infine descritto e spiegato in modo più completo all’interno dell’Allegato VII, parte A, della Direttiva.
In tale Allegato, con la suddivisione tra parte A e parte B dello stesso, si evidenzia come il Fascicolo Tecnico vero e proprio (meglio “il Fascicolo tecnico per le macchine” come riportato nel testo ufficiale) si riferisce solo ed esclusivamente alle “macchine” così come definite nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad f): non si riferisce quindi alle cosiddette “quasi-macchine” (articolo 1, paragrafo 1, lettera g)).
Per queste ultime sarà necessario provvedere alla costituzione della cosiddetta “Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine”, documentazione descritta nella parte B del medesimo Allegato VII, che condivide concettualmente lo scopo con quello del Fascicolo Tecnico ma che da quest’ultimo si differenzia in termini di contenuti.
A cosa serve il fascicolo tecnico di una macchina?
Lo scopo del Fascicolo Tecnico è quello di dimostrare che la macchina cui si riferisce rispetta le prescrizioni della Direttiva, coprendo molteplici aspetti relativi al ciclo di vita della macchina, quali, ad esempio, la progettazione, la costruzione e l’utilizzo.
Il livello di approfondimento della documentazione inclusa all’interno del Fascicolo Tecnico dovrà conseguentemente essere quello necessario alla dimostrazione di rispondenza della macchina alle prescrizioni della Direttiva.
Le caratteristiche di un Fascicolo Tecnico
La lingua di redazione dei documenti facenti parte del Fascicolo Tecnico è una o più delle lingue ufficiali riconosciute all’interno dell’Unione Europea, fatte salve le istruzioni per l’uso della macchina che seguono le prescrizioni di cui al punto 1.7.4.1 dell’Allegato I della Direttiva.
Va chiarito il concetto che la documentazione tecnica costituente il Fascicolo non deve forzatamente essere presente all’interno dell’Unione Europea né essere sempre e comunque materialmente disponibile. Esso deve comunque essere reso disponibile entro tempi congrui in seguito a richiesta da parte delle Autorità di controllo competenti degli stati membri dell’Unione.
La messa a disposizione del Fascicolo Tecnico deve essere garantita per almeno 10 anni a partire dalla data di fabbricazione della macchina cui si riferisce o, in caso di macchine fabbricate in serie, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell’ultima macchina di tale serie. La costituzione del Fascicolo Tecnico rimane in carico alla persona autorizzata e in tal senso identificata nella Dichiarazione di Conformità CE associata a medesima macchina; questa persona deve obbligatoriamente essere stabilita all’interno dell’Unione Europea.
Come possiamo aiutarti?
Maggiori dettagli informativi relativamente al Fascicolo Tecnico con riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/EC sono inclusi all’interno del nostro Corso specialistico introduttivo al quadro legislativo italiano relativo alla Sicurezza del Macchinario – D. L.vo 17/2010 (recepimento della Direttiva Macchine) e D. Lvo 81/2008.
Attivando invece il nostro servizio tecnico CE Marking, che prevede assistenza per l’intero percorso di Certificazione CE di un macchinario, verranno da noi svolti, tra le altre attività, anche l’assemblaggio e la verifica di completezza del fascicolo tecnico con produzione di alcuni dei documenti necessari, segnatamente: • documento realizzato sulla base dell’Allegato VII della Direttiva Macchine 2006/42/CE e che costituirà la struttura del fascicolo tecnico; • documentazione relativa alla valutazione dei rischi secondo standard ISO 12100 (esclusi aspetti strettamente progettuali); • elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute (RESS) della Direttiva Macchine 2006/42/CE e misure presenti o che saranno adottate per il soddisfacimento dei medesimi; • elenco delle norme applicate; • parti di manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione i cui contenuti sono previsti al punto 1.7.4.2 dell’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE; • copia della prevista Dichiarazione di Conformità.