EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity

Questo servizio prevede l’assunzione da parte nostra del ruolo di “Mandatario” ai sensi della Direttiva Macchine (2006/42/EC), secondo termini e modalità definiti tra le parti ma sempre e comunque in linea con quanto previsto dal testo di detta Direttiva.
Al fine di garantire in modo corretto le responsabilità di entrambe le parti, questo servizio potrà essere da noi condotto solo a valle degli altri nostri servizi definiti come CE MARKING o VALIDATION


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Il Mandatario

Ai sensi dell’articolo 2, comma j) della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine, il MANDATARIO è definito quale: “qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente direttiva”

Nomina del Mandatario

Adeguata integrazione della sicurezza

Nomina e compiti del mandatario

La possibilità di nomina di un MANDATARIO da parte del costruttore del macchinario con compiti da concordare tra le parti è ribadita all’interno dei paragrafi 84 e 85 del documento “Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/EC – Edizione 2.2 – ottobre 2019” di cui, di seguito si riporta un estratto:

§ 84 - Possibilità di nominare un mandatario
Gli obblighi relativi all’immissione sul mercato e alla messa in servizio delle macchine e all’immissione sul mercato delle quasi-macchine sono a carico del fabbricante o del suo mandatario. La possibilità di nominare un mandatario nell’UE è data ai fabbricanti di macchine o quasi-macchine, che siano o meno stabiliti nell’UE, per facilitare l’adempimento dei loro obblighi ai sensi della direttiva.
Il mandatario deve ricevere mandato scritto dal fabbricante che specifichi espressamente quali degli adempimenti di cui all’articolo 5 gli sono affidati. Il ruolo del mandatario non va pertanto confuso con quello dell’agente commerciale o del distributore."


§ 85 – Compiti del mandatario
Nel caso delle macchine, i compiti affidati dal fabbricante al mandatario possono includere: accertarsi che la macchina soddisfi i relativi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE."