Dichirazione CE di conformità di una macchina Con riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/EC
La definizione riportata nel titolo dell’articolo è quella ufficiale, contenuta all’interno della Direttiva Macchine 2006/42/EC, più precisamente nel suo Allegato II, Capitolo I, Parte A. Nel gergo tecnico tale documento viene spesso identificato più semplicemente come “Dichiarazione di Conformità CE” ed è questo il termine che useremo per meglio descriverlo.
Vale però subito la pena sottolineare come il termine “Macchina”, aggiunto nella definizione ufficiale del documento, non è un vezzo dei normatori ma serve ad indicare subito chiaramente che il documento si riferisce alle sole “Macchine” così come definite nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) ad f) della Direttiva: esso non si riferisce quindi alle cosiddette “quasi-macchine” (articolo 1, paragrafo 1, lettera g)).
Per queste ultime sarà necessario provvedere alla redazione della cosiddetta “Dichiarazione di Incorporazione di quasi-macchine”, documento descritto nella parte B del medesimo Allegato II, che condivide concettualmente lo scopo della “Dichiarazione di Conformità CE” ma che da quest’ultima si differenzia in termini di contenuti.
Qual è lo scopo della Dichiarazione di Conformità CE?
L’obiettivo della Dichiarazione di Conformità CE è quello di dichiarare la rispondenza della macchina cui si riferisce alle prescrizioni pertinenti della Direttiva. La sua redazione è un obbligo imposto al Fabbricante o al suo Mandatario, quale uno dei passi necessari per poter procedere con la immissione sul mercato o la messa in servizio di una macchina.
Nell’articolo 5, punto 1, del testo della Direttiva Macchine è infatti riportato testualmente:
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
- a) …
- b) …
- c) …
- d) …
- e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
- f) …
L’aspetto “formale” di redazione della Dichiarazione di Conformità CE è comunque possibile solo a valle della conclusione degli iter operativi richiamati sempre all’interno dell’Articolo 5 dal punto a) al punto d). La Dichiarazione di Conformità CE deve sempre accompagnare la macchina, una copia della stessa entrerà in ogni caso a far parte del Fascicolo Tecnico di macchina.
Per quel che riguarda la lingua utilizzata nella redazione della Dichiarazione di Conformità CE, varranno in questo caso le stesse prescrizioni relative alle “informazioni per l’uso” contenute nel punto 1.7.4.1 dell’Allegato I della Direttiva.
Chi firma la Dichiarazione CE di Conformità?
Le stesse “entità” cui è richiesta la redazione saranno coloro che firmeranno la Dichiarazione CE di conformità, vale a dire il Fabbricante o il suo Mandatario. All’interno della struttura aziendale del Fabbricante e del Mandatario verrà quindi incaricata la persona addetta alla firma materiale della dichiarazione, persona che dovrà essere sempre identificabile in modo chiaro nella dichiarazione, in termini di nome, cognome e ruolo aziendale.
Il testo della Direttiva non riporta indicazioni circa il ruolo aziendale che deve essere ricoperto dal firmatario, nei commenti ufficiali alla Direttiva è riportato:
“The EC Declaration of Conformity can be signed by the Managing Director of the Company concerned or by another representative of the Company to whom this responsibility has been delegated. The EC Declaration of Conformity shall be signed and kept by the manufacturer or his authorised representative” (dove per “authorised representative” si intende il “Mandatario”).
In termini temporali, una copia della Dichiarazione di Conformità CE dovrà essere poi conservata da Fabbricante o Mandatario per almeno 10 anni a partire dalla data di fabbricazione della macchina.
Come possiamo aiutarti?
Maggiori dettagli informativi relativamente alla “Dichiarazione CE di Conformità di una Macchina” con riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/EC sono inclusi all’interno del nostro Corso specialistico introduttivo al quadro legislativo italiano relativo alla Sicurezza del Macchinario – D. L.vo 17/2010 (recepimento della Direttiva Macchine) e D. Lvo 81/2008.
Attivando invece il nostro servizio tecnico CE Marking, che prevede assistenza per l’intero percorso di Certificazione CE di un macchinario, verrà da noi fornita al Fabbricante la Dichiarazione di Conformità, pronta per essere firmata.
Si segnala infine nostra disponibilità ad assumere il ruolo di “Mandatario” grazie al servizio tecnico identificato come EC DECLARATION OF CONFORMITY.